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PEC personale degli amministratori: obbligo, chi riguarda e come comunicarla

Aggiornato il 5 ottobre 2026A cura del team HelpwebnetLettura: 7 minuti

Dal 31 ottobre 2025 l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese una PEC personale (il domicilio digitale) riguarda l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, se non c’è, il presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consortili. La PEC deve essere diversa da quella della società. Per le imprese già iscritte il termine era il 31 dicembre 2025; in ogni caso va comunicata alla nomina o al rinnovo dell’incarico.

In breve
  • Chi: amministratore unico, amministratore delegato (o consigliere delegato o con poteri) oppure, in mancanza, presidente del CdA. Non i soci amministratori di snc e sas.
  • Quale PEC: una casella personale, diversa dal domicilio digitale della società e di qualsiasi altra impresa iscritta.
  • Come: pratica telematica al Registro Imprese firmata digitalmente; se contiene solo la comunicazione della PEC è esente da bollo e diritti di segreteria.
Amministratore di società al lavoro sul portatile con tablet e smartphone sulla scrivania
Il domicilio digitale dell’amministratore è personale: deve essere diverso dalla PEC della società.
Stato al 5 ottobre 2026. Il termine del 31 dicembre 2025 per le società già iscritte è scaduto. Unioncamere aveva segnalato alle Camere di commercio l’opportunità di non avviare procedimenti sanzionatori prima del 31 marzo 2026: anche quella data è passata. Chi non ha ancora comunicato la PEC conviene che lo faccia subito. Le regole cambiano spesso: verifica sempre le ultime indicazioni della tua Camera di commercio.

Cosa prevede la norma

La regola sta nell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 179/2012, che estende alle imprese l’obbligo di avere un domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese. È stata modificata due volte in pochi mesi:

  • Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860): dal 1° gennaio 2025 l’obbligo viene esteso agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria”, senza distinzioni e senza un termine espresso per chi era già in carica.
  • Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (art. 13, convertito dalla legge n. 198/2025): l’obbligo viene ristretto all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione; si stabilisce che il loro domicilio digitale non può coincidere con quello dell’impresa e si fissa il termine del 31 dicembre 2025 per le imprese già iscritte, oltre all’obbligo di comunicarlo “in ogni caso” al conferimento o al rinnovo dell’incarico.

Le scadenze, in ordine

DataCosa è successo
1° gennaio 2025Entra in vigore l’obbligo per tutti gli amministratori di società (Legge di Bilancio 2025)
2025Indicazioni non sempre allineate tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Unioncamere e singole Camere di commercio su termini e soggetti obbligati
31 ottobre 2025Il DL 159/2025 restringe l’obbligo ad amministratore unico, amministratore delegato o presidente del CdA e vieta la coincidenza con la PEC della società
31 dicembre 2025Termine per le imprese già iscritte
Fine 2025Unioncamere chiede al Ministero chiarimenti e una proroga al 31 marzo 2026 e suggerisce alle Camere di non avviare sanzioni prima di quella data
15 gennaio 2026Diventano obbligatorie le nuove specifiche tecniche del modello INT P (decreto MIMIT 4 dicembre 2025): il domicilio dell’amministratore deve essere diverso da quello di qualsiasi impresa iscritta
9 marzo 2026Unioncamere comunica la conferma dell’Agenzia delle Entrate sull’esenzione da bollo e diritti per la sola comunicazione dei soggetti obbligati

Chi è obbligato e chi no

RuoloObbligo
Amministratore unico di srl, spa, cooperativa, società consortileSì
Amministratore delegato, consigliere delegato o consigliere con poteriSì
Presidente del consiglio di amministrazioneSì, se nel CdA non c’è un amministratore delegato
Consiglieri senza delegheNo
Soci amministratori di snc e sasNo, dopo il DL 159/2025
Liquidatori, sindaci, procuratoriNo (la comunicazione è volontaria e paga diritti e bollo)

Le visure camerali possono indicare i consiglieri obbligati con diciture diverse (“amministratore delegato”, “consigliere delegato”, “consigliere con poteri”): secondo le indicazioni camerali sono tutti componenti del CdA a cui il consiglio ha delegato proprie attribuzioni, e quindi rientrano nell’obbligo.

Quale PEC: personale, diversa da quella della società

Il domicilio digitale è dell’amministratore come persona. Non può essere:

  • la PEC della società che amministri;
  • la PEC di un’altra impresa iscritta al Registro (per esempio di un’altra tua società o della società di servizi del commercialista);
  • la PEC di un altro amministratore.

Serve quindi una casella PEC intestata a te, presso uno dei gestori accreditati da AgID. Se hai già una PEC personale (ad esempio da professionista iscritto a un albo), puoi usare quella, purché non sia iscritta come domicilio digitale di un’impresa.

Come si comunica al Registro Imprese

  1. Attiva la PEC personale e annota la data di scadenza del contratto: una PEC scaduta non è un domicilio digitale valido.
  2. Prepara la pratica con DIRE, l’ambiente gratuito delle Camere di commercio (modello S2 con il modello INT P, riquadro dell’amministratore, oppure la funzione guidata “Adempimenti”), o con un software equivalente aggiornato alla modulistica ministeriale.
  3. Firma digitalmente. L’adempimento è personale: firma l’amministratore, oppure il commercialista che dichiara di aver ricevuto l’incarico, o il notaio. Ogni amministratore obbligato comunica la propria PEC.
  4. Invia e conserva la ricevuta della pratica. Se contiene solo la comunicazione della PEC di un soggetto obbligato è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria; se è inserita in una pratica di nomina o rinnovo, si pagano i costi previsti per quella pratica.
Attenzione. Le pratiche di iscrizione o modifica degli amministratori prive della PEC obbligatoria vengono sospese finché non viene comunicata. Conviene quindi inserirla già nella pratica di nomina o rinnovo.

Amministratore di più società: una sola PEC?

La norma e le specifiche tecniche vietano di usare il domicilio digitale di un’impresa o di un altro amministratore; non chiedono una casella diversa per ogni incarico. Poiché il domicilio è personale, chi è amministratore unico di più società comunica di regola la stessa PEC personale per ciascuna. Se hai un caso particolare (amministratore persona giuridica, società estere, gruppi), chiedi conferma alla Camera di commercio competente prima di inviare.

Gestire bene la PEC personale

Una volta iscritta, quella PEC è l’indirizzo a cui possono arrivarti comunicazioni con valore legale legate al tuo ruolo. Qualche regola pratica:

  • Leggila davvero. Attiva l’avviso di nuovi messaggi sulla tua email ordinaria o sullo smartphone: una PEC non letta produce comunque i suoi effetti.
  • Proteggi l’accesso. Password robusta e, se il gestore lo consente, verifica in due passaggi. Non condividere le credenziali con collaboratori: se qualcuno deve aiutarti, valuta le deleghe previste dal gestore.
  • Rinnova in tempo. Metti un promemoria qualche settimana prima della scadenza annuale.
  • Conserva messaggi e ricevute fuori dalla casella: i gestori offrono spazio limitato e le ricevute possono servire come prova. Per aprire correttamente gli allegati e i file delle ricevute vedi come aprire un allegato PEC; per la conservazione nel tempo, la nostra pagina sull’archiviazione email.
  • Se cambi PEC, comunica la variazione al Registro Imprese: il domicilio iscritto deve essere sempre quello attivo.

Se ti serve un ripasso su cosa prova e cosa no una PEC, leggi a cosa serve la posta certificata.

Sanzioni e controlli

Secondo le Camere di commercio, la mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi), o, a seconda dei casi, da quella dell’articolo 16, comma 6-bis, del DL 185/2008. Oltre alla sanzione, c’è l’effetto pratico più immediato: le pratiche sugli amministratori senza PEC restano sospese. L’applicazione concreta dipende dalla singola Camera di commercio: se hai ricevuto un verbale, fatti assistere dal commercialista.

Domande frequenti

Chi deve comunicare la PEC personale?

Dopo il decreto-legge 159/2025, l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, se manca, il presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e società consortili. Non sono obbligati i consiglieri senza deleghe e i soci amministratori di snc e sas.

Posso usare la PEC della società?

No. Il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa e, secondo le specifiche tecniche in vigore dal 15 gennaio 2026, deve essere diverso anche da quello di qualsiasi altra impresa iscritta.

Se amministro più società servono più PEC?

Di regola no: il domicilio è personale e si comunica la stessa PEC personale per ogni società in cui si ricopre la carica. Per casi particolari conviene chiedere conferma alla Camera di commercio.

Cosa rischio se non la comunico?

La sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile e la sospensione delle pratiche che riguardano gli amministratori. Verifica con la tua Camera di commercio come sta applicando le sanzioni.

Quanto costa comunicare la PEC dell’amministratore?

La pratica che contiene solo la comunicazione della PEC di un amministratore obbligato è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Se è inserita in una pratica di nomina o rinnovo, si pagano i costi di quella pratica.

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Fonti: Unioncamere – Nuove regole per la PEC degli amministratori · Camera di commercio Ferrara Ravenna – Domicilio digitale degli amministratori · Camera di commercio di Genova – Nuovi obblighi dal 31 ottobre · Normattiva – DL 31 ottobre 2025, n. 159 · Normattiva – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 · DIRE – Registro Imprese · AgID – Posta elettronica certificata